Cancellate tutte le segnalazioni di protesti dall’inizio pandemia

Sospesi i termini di scadenza relativi ad atti cambiali, ad assegni e alla disciplina del loro protesto: un possibile rischio per la valutazione dei rapporti commerciali per le aziende.

Con l’emergenza da Covid-19, sono state introdotte una serie di norme volte a prevenire gli effetti della pandemia sul sistema economico. Tali provvedimenti riguardano soprattutto il mondo delle cambiali e degli assegni e nascono con lo scopo di sostenere famiglie, imprese e lavoratori in un momento di difficoltà ed incertezza.
Anche se queste nuove misure sono volte ad offrire un aiuto concreto ai soggetti in difficoltà e ad ammortizzare le conseguenze economiche che la pandemia ha scatenato, non tutti hanno percepito i potenziali rischi per le aziende circa la valutazione dei rapporti commerciali, in termini di informative e rating di affidabilità.

Sospensione scadenze in materia di cambiali ed assegni
I provvedimenti introdotti nell’ultimo anno hanno comportato una sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva, alcune anche con azione retroattiva. Con il Decreto Agosto – Legge 14 agosto 2020 n. 104 – in particolare, vi è stato anche un cambiamento in merito alla questione assegni, con una modifica del secondo comma dell’articolo 11 del D.L. 23/2020 che recita: “Gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1”. In parole povere, è sospeso il termine per il protesto, ma non quello di presentazione all’incasso, per permettere comunque ai creditori di ottenere un rientro del credito qualora i debitori fossero in grado di saldare i debiti dovuti.
Uno degli aspetti più problematici di questa situazione è la disposizione d’ufficio della cancellazione dei protesti e delle segnalazioni nel Circuito d’Allarme Interbancaria: tale disposizione, infatti, comporta inevitabilmente un’alterazione dei rating di affidamento delle società, dovuta all’assenza di dati utili alla formazione di un parametro valutativo corretto.
Il termine per le sospensioni all’incasso degli assegni e per la levata del protesto, fissata al 31 gennaio 2021, ha subito un’ulteriore proroga con la Legge di Bilancio 2021, che sposta la scadenza al 30 marzo, sulla base delle indicazioni operative giunte dagli Enti segnalatori da Camera di Commercio.

Restano quindi valide le previsioni di cui al comma terzo dell’art. 11 del Decreto Legge 23/2020, secondo cui i protesti mossi tra il primo settembre 2020 e il 31 gennaio 2021 non debbano essere trasmessi alle Camere di Commercio e, se già trasmessi, dovranno essere rimossi con disposta d’ufficio dalle Camere di Commercio. Inoltre, restano sospese anche le informative al Prefetto circa la comminazione delle sanzioni amministrative ed i termini per l’iscrizione del debitore all’Archivio informatizzato della Banca d’Italia circa gli assegni irregolari.

Si tratta a tutti gli effetti di provvedimenti che stanno già avendo impatti considerevoli, non soltanto sulla gestione di cambiali ed assegni ma soprattutto sulla lettura dei report analitici e dunque sull’effettivo rating di affidabilità delle società, con tutti i rischi che ne conseguono.
È importante, in questa situazione, essere preparati ed attenti, per evitare che le analisi falsate dalle cancellazioni possano compromettere le valutazioni aziendali sui rapporti e su altre scelte commerciali.
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