Assegni, sospensione del termine per il pagamento tardivo

Con l’approssimarsi della scadenza ultima della sospensione dei termini di pagamento , approfondiamo la questione inerente agli assegni e gli sviluppi che dovremo aspettarci a partire dal 1 Ottobre.

Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la conversione in Legge con modificazione del D.L. 25.5.21, n.73 (L. 23.7.21 n.106) ha disposto un’ulteriore sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, fino al 30 settembre 2021.
L’argomento ci interessa particolarmente in questi giorni proprio perché, a meno di ulteriori proroghe, siamo ormai prossimi alla scadenza, prevista appunto per il 30 Settembre 2021, e alla ripresa del computo dei termini.

Cosa dice la norma
La norma di legge recita:
“I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
Questo nuovo intervento si pone in continuità con le misure legislative già adottate nel contesto dell’emergenza sanitaria e definisce un periodo complessivo durante il quale viene operata la sospensione di assegni bancari e circolari che va dal 9 marzo 2020 fino al 30 Settembre 2021.
Nel dettaglio, risultano sospesi:
I termini per la presentazione del pagamento, ovvero la data entro cui l’assegno deve essere presentato all’incasso in relazione alla data di emissione. Nello specifico:
• a 8 giorni dalla data di emissione per gli assegni pagabili nel comune di emissione;
• a 15 giorni per quelli pagabili in altro comune;
• a 20 giorni per quelli Emessi in Europa;
• a 60 giorni per gli assegni emessi in un continente diverso.
I termini per il pagamento tardivo dell’assegno previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990: in questo caso specifico, si intende il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo di credito entro cui chi emette l’assegno senza provvista può effettuare il pagamento di assegni, interessi, penale e di tutte le spese relative al protesto o alla constatazione equivalente. In tal modo, si va ad evitare l’applicazione di sanzioni amministrative e il conseguente inserimento nella CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), che implica la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali per un periodo di 6 mesi.

Sarà dunque a partire dal 1 Ottobre 2021, con riferimento agli assegni interessati dalla sospensione e ancora non pagati, che si andrà a verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei titoli. In ipotesi di sussistenza di idonea provvista, si potrà procedere al pagamento, con addebito del conto; se invece al termine del periodo di sospensione risulti confermata l’emissione del titolo in mancanza di autorizzazione o non sia possibile pagare il titolo, precedentemente rifiutato per difetto di provvista, si dovrà procedere al reinserimento della revoca temporaneamente cancellata o, se il caso lo richiede, ad un nuovo inserimento.
Se l’argomento ti interessa e hai bisogno di saperne di più per capire come muoverti a partire dal 1 Ottobre, contattaci.

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