L’ASSEGNO BANCARIO, QUESTO SCONOSCIUTO

Tutti ci siamo trovati nella vita ad emettere un assegno e a chiederci se inserire la data, quale luogo indicare… chi ha un’impresa in genere è molto attento a inserire date che rispettino le tempistiche di pagamento accordate dai fornitori e spesso ha l’abitudine di emettere assegni a garanzia di pagamenti effettuati per altri canali.

Ma, a parte le abitudini che abbiamo preso nel compilarlo, sappiamo bene cosa sia un assegno e quali siano le sue regole di operatività?

Partiamo dall’inizio.

Un assegno deve essere emesso indicando un luogo. Non è un dato così superfluo perché proprio l’indicazione del Comune in cui viene riscosso determina una serie di differenze. Se il luogo di riscossione (ovvero quello che viene inserito a mano da chi emette l’assegno) è lo stesso in cui ha sede l’Istituto che lo ha emesso (cioè l’agenzia delle banca dove è acceso il conto corrente) l’assegno si dice su piazza. È, invece, fuori piazza se è emesso in un Comune diverso da quello in cui avviene la riscossione.

È una distinzione fondamentale perché l’ordine di pagamento alla banca contenuto nell’assegno scade dopo 8 giorni se «su piazza» o dopo 15 giorni se «fuori piazza»: scaduto questo termine il debitore può ordinare alla propria banca di non pagare più l’assegno al creditore.

In quel caso recuperare il proprio credito sarà più complesso.

Negli stessi termini l’assegno senza provvista (o emesso senza autorizzazione della banca) può essere protestato e in questo caso non solo chi lo ha emesso risulterà debitore insoluto, ma vedrà il suo nome inserito in un registro pubblico come cattivo pagatore, con gli effetti di pregiudizio immediato che possiamo ben immaginare.

L’avreste mai detto?… e pensare che spesso la sola cosa a cui prestiamo attenzione è a scrivere bene l’importo in lettere!

Va, inoltre, ricordato che l’assegno è un titolo esecutivo e come tale consente al creditore che ha portato in banca per l’incasso un assegno, quando quest’ultimo risulti senza provvista (cioè non coperto), di avviare direttamente il pignoramento senza dover attivare una causa. E non è poco: potremmo vederci pignorato un nostro bene da un giorno all’altro. Questa natura di titolo esecutivo, però, scade dopo 6 mesi. Ciò significa che non sarà più possibile agire direttamente ma sarà necessario ottenere da un giudice un decreto ingiuntivo nei confronti di chi abbia emesso l’assegno, utilizzando però quest’ultimo come prova certa e scritta del credito vantato.

Da ultimo, si dice che l’assegno non cade mai in prescrizione, ma si potrà prescrivere il diritto di credito, cioè la causa che ne ha determinato l’emissione: in questo caso l’assegno non potrà più essere utilizzato.

Autore: Dott.ssa Alessandra Finco,
business information e recupero crediti.

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