Recupero crediti e registrazioni chiamate

Registrazioni chiamate, Unirec: “Garantire alle agenzie di recupero crediti la registrazione delle telefonate anche in assenza del consenso del destinatario”

A seguito dell’entrata in vigore, nello scorso 25 maggio, del Gdpr, che regola la protezione dei dati personali in tutti i paesi UE, le agenzie di recupero crediti avanzano la richiesta di registrare le telefonate senza il bisogno di acquisire preventivamente il consenso del destinatario.

Tale richiesta è stata presentata nel corso del workshop “Gdpr e call recording: la tutela del consumatore e del professionista nella gestione del credito” organizzato a Roma dal Forum Unirec-Consumatori il 23 ottobre, ed ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo di uno strumento fondamentale per l’azione di recupero crediti, capace di offrire garanzie e tutele al consumatore ed alle agenzie.

La normativa corrente prevede un esplicito consenso da parte del destinatario della telefonata, il quale deve essere preventivamente informato della registrazione; solo in tali circostanze è consentito procedere alla registrazione della telefonata.

In questo modo, però, le società di recupero credito si trovano di fatto a non poter disporre liberamente di uno strumento fondamentale per lo svolgimento del proprio lavoro” – afferma Marcello Grimaldi, presidente del Forum Unirec-Consumatori. Ecco perché l’Unirec ha scelto di redigere un parere sulla normativa applicabile alla registrazione delle telefonate in materia di privacy, per dimostrare che è possibile registrare, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, fornendo esclusivamente l’informativa all’interlocutore, senza richiedergli il consenso.

“È fondamentale sottolineare che la necessità che un’operazione di bilanciamento degli interessi consenta il trattamento di dati in assenza di assenso degli interessati è contemplata sia nel Codice della privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, che nel Gdpr, il regolamento Ue 679 del 2016” – precisa infatti l’avvocato Vittorio Colomba, redattore del parere per conto di Unirec – “Ma mentre nel Codice il bilanciamento è demandato al Garante, nel regolamento Ue è affidato al titolare del trattamento.”

L’avvocato conclude affermando che il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte dalle agenzie rispetto ai propri committenti ed il diritto del libero esercizio dell’attività d’impresa e del diritto di tutelarsi da eventuali contestazioni siano solide giustificazioni, che renderebbero lecita una limitazione del diritto alla protezione dei dati.

La proposta di Unirec sarà perciò discussa direttamente con il Garante della Privacy, il cui intervento al workshop attraverso il vicesegretario generale Daniele de Paoli si è mostrato positivo: “Trovo che questo tipo di confronto sia estremamente utile” – dichiara De Paoli – “Abbiamo ricevuto il parere dell’Unirec, che riteniamo meritevole di attenzione e di ulteriore approfondimento. È evidente la necessità, specie in un ambito così delicato come quello delle telefonate fatte per il recupero dei crediti, di bilanciare i diversi interessi in gioco. Il nostro impegno andrà esattamente in questa direzione. Intanto, nel medio periodo, potrebbe essere utile elaborare un codice di condotta sulla registrazione delle telefonate con l’intervento di tutti i soggetti coinvolti, all’interno del quale potrebbero essere fornite delle linee d’orientamento su diverse questioni”

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