INADEMPIMENTO CONTRATTUALE IN FASE COVID-19

L’emergenza da Covid-19 ha scatenato su tutto il territorio italiano inadempimenti e ritardi delle obbligazioni contrattuali.

La recente diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ha posto l’obbligo di chiusura di numerose attività commerciali e produttive sull’intera Italia, causando di conseguenza l’inadempimento o il ritardo delle obbligazioni contrattuali.
Non è infatti improbabile che imprenditori, fornitori e comunque parti contrattuali in genere si trovino nell’impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità governativa.
Ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In questi casi, e cioè se il debitore prova che la prestazione è impossibile e non per colpa sua, non risponde dell’inadempimento.

L’art. 1256 c.c.: impossibilità della prestazione e il “factum principis”
L’articolo 1256 del Codice Civile disciplina le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione.
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Per essere liberati dall’obbligo della prestazione, occorre che la prestazione sia, appunto, divenuta impossibile non per colpa del debitore e che tale impossibilità sia sopravvenuta, ovvero sia successiva alla conclusione del contratto.
Le cause invocabili ai fini “dell’impossibilità della prestazione”, sono diverse: tra queste gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis’’. Si tratta di un’ipotesi di forza maggiore che ricorre quando determinati provvedimenti legislativi o amministrativi rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione, in modo temporaneo o definitivo, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati.
Nell’ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento è esclusa, ma il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione.

L’art. 1467 c.c.: gli “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”
Diverso è, invece, il caso in cui la situazione emergenziale e i relativi divieti governativi rendano una prestazione contrattuale non impossibile, ma eccessivamente onerosa, ovvero più costosa per il debitore.
L’eccessiva onerosità non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, per il verificarsi di ‘‘eventi straordinari e imprevedibili’’. Questo consente al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.
A differenza dell’impossibilità, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce un effetto liberatorio automatico per il debitore, ma deve essere accertata e dichiarata in giudizio.
Sotto questo profilo, non è semplice stabilire se il Coronavirus o le misure adottate dalle autorità possano costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità delle prestazioni contrattuali assunte dalle imprese. Occorre, dunque, valutare, caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori quali l’applicabilità della legge italiana alla fattispecie contrattuale, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento contrattuale ecc.

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